Il presente articolo va letto come continuazione dei due precedenti articoli apparsi su “Persone e Diritti” (Il diritto fragile. – “Amministrazione di Sostegno” o “interdizione impropria”?) riguardanti specificatamente un procedimento di Amministrazione di sostegno presso il Tribunale di Torino tuttora in corso e come contributo esperienziale alla proposta di legge dell’Associazione “Diritti alla follia” depositata per la modifica dell’istituto.
Il codice di procedura civile prima della riforma Cartabia all’art. 739 c.p.c. stabiliva che “contro i decreti del Giudice Tutelare si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale che pronuncia in Camera di Consiglio (disp. Att. c.c. 45)”. Non precisava se il ricorso dovesse essere deciso da un Giudice monocratico o collegiale. Con la riforma Cartabia l’art. 739 in questo primo comma viene così modificato “contro i decreti del Giudice Tutelare si può proporre reclamo al Tribunale che pronuncia in Camera di Consiglio” (fino a questo punto i due articolati coincidono). Viene però precisato che “il Tribunale pronuncia in Camera di Consiglio in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi”. Il comma 3° dell’art. 739 c.p.c. rimane invariato “salvo che la legge disponga altrimenti non è ammesso reclamo contro i provvedimenti del Tribunale pronunciati in sede di reclamo”.
Quindi dalla lettura comparata dei due articoli si ricava che i provvedimenti del Giudice Tutelare contro cui è stato proposto reclamo al Tribunale pronunciati dal Giudice monocratico o collegiale, salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso ulteriore reclamo in appello (747 comma 3; 749 comma 3; 750, comma 3; 779, comma 3). Se ne deduce che i reclami contro i decreti del G.T. aventi un contenuto patrimoniale o decisorio sono decisi da un altro Giudice monocratico senza possibilità di appello.
Quindi dalla lettura comparata dello stesso articolo prima e dopo la riforma si desume che dopo la riforma un reclamo contro i decreti del Giudice Tutelare anche se pronunciato da un Giudice del Tribunale in composizione monocratica non può essere proposto alcun appello.
Quindi il reclamo contro i provvedimenti del G.T. di carattere patrimoniale o gestorio viene deciso da un giudice monocratico due volte: la prima volta dal G.T. che è un organo monocratico e una seconda volta da un Giudice ordinario, anch’esso monocratico. Viene pertanto ad essere ulteriormente ristretta la possibilità di contestazioni contro decreti del Giudice Tutelare che abbiano contenuto patrimoniale o gestorio.
In particolare si evidenzia il fatto che non è precisato che il Giudice ordinario monocratico che decide su un ricorso contro un decreto del Giudice Tutelare debba essere un giudice ordinario “non appartenente allo stesso ufficio di volontaria giurisdizione a cui appartiene il Giudice Tutelare”. Può essere quindi anche un Giudice Ordinario monocratico appartenente allo stesso ufficio di V.G. del G.T. (come è accaduto nel procedimento in corso presso il Tribunale di Torno cui si fa riferimento). L’appartenenza allo stesso ufficio del G.T. evidentemente, a buon senso, pone un condizionamento del Giudice ordinario monocratico che è chiamato a decidere con ricorso contro un decreto del suo collega di Ufficio. Sarebbe auspicabile una riforma che preveda non solo che l’organo che giudica il G.T. sia costituito da un giudice collegiale per ogni tipo di decreto ma che si statuisce che l’organo di controllo sia la Corte d’Appello.
A sostegno di quanto esposto si osserva che una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30.07.21 (prima della riforma Cartabia) aveva statuito che: “I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis cpc unicamente innanzi alla Corte d’Appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio”.
Dalla motivazione della sentenza si rileva che: “La scelta del legislatore del 2004 è stata dettata, oltre dall’esigenza di assicurare un controllo sull’operato del giudice tutelare in una materia particolarmente sensibile, in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà dell’individuo, da parte di un ufficio giudiziario diverso da quello cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, anche dalla finalità di dissipare ogni dubbio interpretativo, quale scaturente dalla riforma del giudice unico”. “L’attribuzione generalizzata alla corte d’appello della competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno appare altresì foriera di indubbi vantaggi sul piano della semplificazione, in quanto assicura l’immediata individuazione del giudice cui indirizzare la richiesta di controllo del provvedimento impugnato, eliminando per l’effetto anche i potenziali conflitti che la prassi applicativa ha mostrato essere ben frequenti, in merito alla corretta individuazione del giudice compente”. “Ciò in particolare è evidente quando un medesimo decreto contenga al suo interno statuizioni di carattere gestorio e di carattere decisorio”.
Anche evidenti considerazioni di economia processuale, depongono quindi a favore della scelta per cui tutti i decreti del giudice tutelare emessi in materia di amministrazione di sostegno siano reclamabili dinanzi alla Corte d’Appello a prescindere dal loro contenuto, come statuiva la Cassazione a Sezioni Unite prima della legge Cartabia. Affermando il principio di diritto per cui i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis cpc unicamente dinanzi alla corte d’appello, quale che sia il loro contenuto decisorio o gestorio. La sentenza eliminava quindi l’incertezza interpretativa in ordine al loro carattere decisorio o gestorio del provvedimento in specie quando nello stesso decreto vi fossero statuizioni dell’uno e dell’altro tipo.
Le valutazioni espresse dalla sentenza delle Sezioni Unite vennero poi superate dalla riforma Cartabia che stabilì che il reclamo contro i decreti del G.T. possono essere proposti non più con ricorso alla Corte d’Appello ma al Tribunale in composizione monocratica o collegiale, come precedentemente esposto. Le considerazioni espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2021, prima della riforma Cartabia, dall’esperienza desunta nel procedimento in corso avanti il Tribunale di Torino che stiamo esaminando nei suoi riflessi processuali rendono evidente la necessità di un ritorno alla formulazione anteriore alla legge Cartabia. A conferma di ciò si richiama preliminarmente lo spirito della legge 6 del 2004 che abbiamo visto nel procedimento costantemente violato e da cui si può attingere riferimenti esperienziali per una riforma della legge.
Lo spirito della legge 6 del 2004 era quello di evitare un controllo sull’operato del G.T. da parte di un altro Giudice monocratico (sovente non avente, come il primo, requisiti di formazione specifici) e che inoltre appartenesse allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il G.T. che emette il provvedimento impugnato. Nel procedimento avanti il Tribunale di Torino nella fase di reclamo con ricorso del difensore della beneficiaria contro i decreti del G.T. si è constatato che i decreti del G.T., pur essendo i decreti di tipo diverso (uno di carattere patrimoniale o gestorio e l’altro di diverso tipo) ha visto il controllo dell’operato del G.T. sottoposto soltanto al giudizio di un giudice monocratico ordinario e per di più appartenente allo stesso ufficio di V.G. il quale proprio per l’appartenenza allo stesso ufficio di V.G. è condizionato nelle sue decisioni. Ciò ha causato un grave danno per la beneficiaria anche perché contro la decisione del G.O. in sede di appello vi è la preclusione di poter ulteriormente ricorrere ad una fase successiva di giudizio in quanto l’art. 739 cpc statuisce che “salvo che la lege disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i provvedimenti del Tribunale pronunciati in sede di reclamo.”
Così i decreti del G.T., sovente, come nel caso del procedimento avanti il Tribunale di Torino, assumono un potere enorme, quasi assoluto anche nel caso in cui manchi in chi li redige una formazione specifica in ordine alla normativa italiana europea e internazionale. Nel procedimento le decisioni assunte dal Giudice ordinario monocratico dello stesso ufficio del G.T. si sono appiattite sulle motivazioni fornite dal G.T. riflettendo le considerazioni illogiche del G.T. “le volturazioni di gas e luce lascerebbero al buio la beneficiaria”, ed analogamente perpetuando omissioni gravi in tema di denuncia di illeciti che dovevano essere effettuate da A.d.S. e G.T. (la beneficiaria indotta a compiere investimenti in dollari americani e polizze vita in caso di morte).
Lo spirito della legge 6 del 2004 che era quello di evitare un controllo sull’operato del G.T. in una materia particolarmente sensibile, potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà dell’individuo da parte di un altro Giudice monocratico ed inoltre appartenente ad un ufficio giudiziario identico a quello cui appartiene il G.T. che ha emesso il provvedimento impugnato è stato stravolto. Nel procedimento di A.d.S. avanti il Tribunale di Torino si è operato in senso opposto anche nella fase processuale. Se non vi sarà una rivisitazione della normativa anche processuale in una materia che riguarda la persona e la libertà dell’individuo questi diritti fondamentali dell’uomo avranno meno tutela di quelli riguardanti rapporti economici.
Questo è il contributo esperienziale che si ricava dal procedimento di A.d.S. avanti il Tribunale di Torino (che è stato oggetto di due articoli online sui numeri precedenti del periodico “Persone e Diritti” e un podcast) e che si offre a conferma della necessità di appoggiare la proposta di riforma dell’istituto depositato in Cassazione dall’Associazione “Diritti alla follia”. Nel procedimento avanti il Tribunale di Torino nella fase di reclamo con ricorso contro i provvedimenti del G.T. la necessità è marcatamente più evidente per il fatto che con l’eliminazione del ricorso alla Corte d’Appello si impedisce anche di ricorrere in Cassazione e conseguentemente, non essendo ultimati i tre gradi di giudizio, non si può ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, proprio in una materia che è la più sensibile ed in cui la legislazione italiana sempre più è interdipendente con le Convenzioni Onu dei diritti dell’uomo, e le direttive europee e internazionali.
Così l’istituto dell’amministrazione di sostegno snaturato del suo spirito iniziale sia per le lacune legislative che presenta, sia per la cattiva applicazione nel procedimento specifico, da parte dei soggetti chiamati ad esserne interpreti, rischia di essere esclusa dal processo di evoluzione giuridico culturale e storico sociale in atto dal 1978.
Avv. Michelangelo Massano