Il silenzio sui Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono lo strumento previsto dalla nostra normativa per monitorare e superare le barriere architettoniche presenti in un determinato comune e/o territorio. I PEBA, che dovrebbero, da tempo, esser stati adottati da ogni comune e amministrazione tenuta a farlo, sono previsti dalla l. 41/86, art 32, commi 21-22:

21. Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

La portata dei PEBA è stata poi integrata e ampliata dalla legge 104/92, art. 24, comma 9: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.

Ulteriori prescrizioni per gli edifici e gli spazi pubblici (per quanto riguarda gli edifici e gli spazi privati L. n. 13/1989 e D.M. n. 236/1989), sono poi arrivate con il DPR 503/96 che, oltre a dare una definizione di barriere architettoniche, “Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita di chiunque … b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;… c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque”, all’art. 4 specifica che “I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l’utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l’uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale. …”. Inoltre con il DPR 380/2001 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”, all’articolo 82 comma 8 si richiamano direttamente i PEBA: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”. In ultimo la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (che è la L. 18/09) richiama la centralità del tema dell’accessibilità tra i principi fondamentali e dedica a questo tema l’articolo 9.

La definizione dei PEBA sarebbe dovuta avvenire, quindi, entro il 1987, diversamente le Regioni avrebbero dovuto commissariare le amministrazioni inadempienti. Purtroppo, però, solo un’esigua minoranza di comuni su tutto il territorio nazionale ha adottato il PEBA (a titolo esemplificativo da un’indagine dell’ANCI Lombardia del 2018 il 94,2% dei comuni ne era sprovvisto), e nonostante la previsione di legge non si hanno riscontri di alcun commissariamento per tale inadempienza.  

Tale situazione è un preoccupante indice dello stato di attuazione nella città dei diritti costituzionalmente previsti per tutti quei cittadini costretti a una mobilità ridotta a causa di una disabilità, ma non solo. Il fatto che la normativa sui PEBA, dopo oltre trent’anni, continui a essere disattesa su quasi tutto il territorio nazionale testimonia, oltre ad una diffusa situazione d’illegalità, la permanenza di barriere politico/culturali, oltre che architettoniche, profondamente radicate nel nostro paese, in cui, relativamente ad alcuni diritti e ai conseguenti doveri istituzionali, fanno riscontro, troppo spesso, colpevoli inadempienze che si traducono in vere e proprie discriminazioni con gravi, e a volte tragiche, conseguenze sulla vita delle persone.

Domenico Massano