I diritti delle persone con disabilità prevalgono sul principio di equilibrio di bilancio.

Il presente articolo riguarda una vicenda giudiziaria iniziata nel 2017 e che ha visto coinvolto un ragazzo con disabilità al 100%, cui era rigettata l’istanza volta all’immediato inserimento in un centro diurno. I genitori del ragazzo presentavano un ricorso al Tar al fine di chiedere l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’Azienda sanitaria.  Il ricorso era respinto in quanto i giudici affermavano che anche il diritto alla salute deve essere bilanciato e contemperato con altri beni di rilevanza costituzionale come, nel presente caso, l’equilibrio del bilancio regionale. I genitori non condividendo le conclusioni del Tribunale proponevano appello al Consiglio di Stato avverso tale provvedimento.

Con il ricorso in appello veniva denunciata la violazione delle norme che garantiscono i LEA (livelli essenziali di assistenza), la violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con L. 18/2009, artt. 3, 26, 28), la violazione della specifica normativa nazionale, la violazione dell’art. 38 della Costituzione e dell’art. 1 della l. 104/1992.

L’Azienda sanitaria giustificava il proprio diniego all’inserimento in un centro diurno con la mancanza di risorse finanziarie e disponibilità di posti presso la struttura.

Ribaltando le conclusioni del Tribunale, a parere del Consiglio (con sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020), il mancato inserimento nel centro diurno del ragazzo, laddove ne sia stata valutata la necessità terapeutica e assistenziale per la totale disabilità accertata, è contrario a tutte le norme nazionali e internazionali, invocate dai ricorrenti, che pongono tra i valori essenziali da tutelare nel nostro ordinamento la salute e dignità delle persone con disabilità. Secondo i Giudici l’interessato è stato privato fino a luglio 2018 di quel grado di assistenza socio sanitaria cui aveva diritto al fine di consentirne un adeguato sviluppo educativo, di socializzazione, di occupazione, di costruzione della sua condizione di autonomia, tenuto conto delle sue gravi condizioni.

A fondamento della propria decisione il Consiglio di Stato cita la normativa internazionale (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, L. 18/09), la normativa nazionale (L. n. 104 del 1992) e i principi costituzionali di cui all’articolo 2 (sulla tutela dei ‘diritti inviolabili dell’uomo’ e sui ‘doveri inderogabili di solidarietà … sociale’), all’articolo 3 (sul ‘compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana’), all’articolo 38, terzo comma (sul ‘diritto all’educazione e all’avviamento professionale’). In risposta alle giustificazioni dell’Azienda Sanitaria il Consiglio ritiene che “l’affermato principio dell’equilibrio di bilancio in materia sanitaria, non possa essere invocato in astratto, ma debba essere dimostrato concretamente come impeditivo, nel singolo caso, all’erogazione delle prestazioni e, comunque, nel caso in cui la disabilità dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili, il nucleo essenziale del diritto alla salute deve essere salvaguardato”.

In altri termini, non è sufficiente che la struttura organizzativa esistente sia inadeguata a rispondere alle esigenze dell’utenza perché si possa ritenere diligentemente esercitato il potere-dovere in capo all’Ente. L’Ente pubblico invece dovrebbe dimostrare che non vi sono alternative organizzative e dimostrare inoltre di essersi adoperato in ogni modo per rinvenirle o reperire ulteriori risorse finanziarie.

L’affermazione secondo cui le posizioni delle persone con disabilità devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del diritto all’educazione e al sostegno scolastico degli alunni con disabilità, coniando anche il concetto di “diritto al sostegno in deroga”, deve trovare applicazione anche nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria alla persona con disabilità al 100%, mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie.

Si ritiene infine di condividere le conclusioni del Consiglio di Stato in quanto, una volta individuate le necessità delle persone con disabilità tramite il Piano individualizzato, l’attuazione del dovere di rendere il servizio comporta l’attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l’attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa per far fronte a tali necessità.

Qui il testo completo della sentenza del Consiglio di Stato: Sentenza n. 1 del 2 gennaio 2020

Avv. Luca Massano

Descrizione immagine in evidenza: martelletto del giudice in primo piano con sullo sfondo la scritta Consiglio di Stato.