Condotta discriminatoria nei confronti di un alunno disabile.

Il Tribunale di Milano ha di recente emesso un’ordinanza (Tribunale di Milano, ordinanza del 19/02/2020 – RG. 7609/2019) in cui veniva accertata la condotta discriminatoria posta in essere da un istituto scolastico nei confronti di un alunno con disabilità della scuola secondaria.

Nel caso esaminato dai giudici milanesi il ragazzo era stato espulso dalla scuola in quanto ritenuto non idoneo al percorso di studi. Il provvedimento era stato adottato a seguito di comportamenti del ragazzo provocatori, l’uso di linguaggio scurrile, con scoppi di aggressività tali da creare pericolo per sé, per i compagni e per gli insegnanti.

I genitori dell’alunno non hanno però ritenuto corretto il provvedimento disciplinare assunto dalla scuola ed hanno presentato ricorso contro il provvedimento di espulsione per farne accertare e dichiarare il carattere discriminatorio e contestualmente chiedere il risarcimento del danno.

Nel ricorso individuavano ed indicavano le condotte discriminatorie, a loro avviso, poste in essere dall’Istituto scolastico e cioè: la riduzione delle ore di frequenza per l’allievo (discriminazione diretta), l’omessa convocazione del gruppo di lavoro handicap (GLHO) prevista dalla normativa, la mancata adozione del piano educativo individualizzato (PEI) (discriminazione indiretta). Tutti strumenti previsti per fornire, alle persone che operano a favore del ragazzo disabile nella scuola, un quadro di valutazione delle sue carenze e per poterlo aiutare a superarle con interventi mirati. I genitori denunciavano anche un atteggiamento persecutorio della scuola, posto in essere attraverso i continui e reiterati provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del figlio.

L’ordinanza del Tribunale di Milano nel dare ragione ai genitori del ragazzo (accogliendo anche la richiesta di risarcimento del danno), ha identificato la condotta discriminatoria posta in essere dall’istituto nella mancata ricerca da parte dell’Istituto scolastico di quegli elementi di valutazione della personalità del ragazzo che avrebbero potuto aiutarlo nella gestione dell’allievo. Così comportandosi la scuola non aveva potuto porre in atto quegli interventi necessari per mitigare la negatività dei comportamenti del ragazzo – direttamente ascrivibili alla sua disabilità – evitando dei provvedimenti estremi.

La scuola ha fatto nulla, secondo il Giudice, per favorire l’inclusione del ragazzo nel percorso di formazione collettivo, agevolarlo nella relazione con i compagni e gli insegnanti e non si è avvalsa degli strumenti di cui poteva disporre. In particolare il Tribunale di Milano evidenzia che l’Istituto ha disatteso la L.104/92; non ha convocato il GLHO; non ha predisposto il PEI.

La mancata attivazione da parte della scuola di tutti gli strumenti necessari ad una preventiva valutazione dell’alunno disabile, delle sue necessità e dei supporti che la scuola avrebbe dovuto predisporre al fine di garantire, nei limiti del ragionevole accomodamento, una proficua relazione tra l’alunno disabile e la scuola stessa, ha posto in condizione di svantaggio il minore che non ha potuto fruire del servizio scolastico in condizioni di parità con gli altri studenti.

L’ordinanza del Tribunale di Milano è di particolare importanza perché sanziona uno specifico comportamento discriminatorio, in quanto collega i comportamenti negativi dell’alunno nel corso dell’anno scolastico con l’omessa predisposizione, da parte dell’Istituto, delle misure necessarie ad assicurare un programma educativo progettato sulle personali esigenze dello studente disabile.

Avv. Luca Massano